ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

TECNOINDUSTRIE MERLO S.p.A.

Via Valle Grana, 58 12010 S. Rocco di Bernezzo (CN) Italia
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1. PREMESSA

1.1. TECNOINDUSTRIE MERLO S.p.A. (di seguito anche TECNOINDUSTRIE) opera nel settore della costruzione di automezzi ed attrezzature per la raccolta dei rifiuti e lavaggio di cassonetti e gestisce direttamente la domanda di primo equipaggiamento e after-market.
1.2. In assenza di accettazione formale delle Condizioni Generali di Acquisto di TECNOINDUSTRIE da parte dei fornitori (di seguito denominati “FORNITORE”), il presente Estratto delle Condizioni Generali di Acquisto (di seguito “CGA”) è parte integrante dell’ordine e regola il rapporto di TECNOINDUSTRIE con i fornitori in tutte le relazioni commerciali in essere o future.
1.3. L’esecuzione dell’ordine comporta l’accettazione delle CGA e la rinuncia da parte del FORNITORE alle proprie condizioni generali di vendita (ove esistenti), che non sono applicabili anche se non in contrasto con le CGA.

2. VARIANTI

2.1. Le varianti comunicate da TECNOINDUSTRIE, che non comportano maggiori oneri a carico del FORNITORE, si intendono esecutive anche sugli ordini in essere ed il FORNITORE si impegna ad implementarle nel più breve tempo possibile, dando comunicazione delle tempistiche adottate.

3. SPECIFICHE TECNICHE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

3.1. Le specifiche tecniche dei prodotti sono contenute nell’ordine di TECNOINDUSTRIE o risultano da altra comunicazione di TECNOINDUSTRIE; in quest’ultimo caso, si ritengono accettate in difetto di opposizione scritta da parte del FORNITORE entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
3.2. Eventuali variazioni dei prodotti, dei processi produttivi o dei materiali apportate dal FORNITORE dovranno essere comunicate preventivamente ed espressamente accettate da TECNOINDUSTRIE. In assenza di accettazione esplicita da parte di TECNOINDUSTRIE, il prodotto fornito sarà classificato come Non Conforme, in ottemperanza all’art. 9.1.

4. COLLAUDO A CURA DEL FORNITORE

4.1. Sono a carico del FORNITORE tutte le spese relative al collaudo, anche se ripetuto, dei prodotti nonché la remunerazione dell’ente designato per i collaudi stessi.
4.2. Anche dopo il collaudo, TECNOINDUSTRIE si riserva la facoltà di effettuare verifiche della corrispondenza dei prodotti alle condizioni e/o alle specifiche tecniche indicate, sia direttamente che per il tramite di soggetti terzi: in caso di esito negativo di tali verifiche, TECNOINDUSTRIE può addebitare al FORNITORE i costi della verifica, fatti salvi gli altri rimedi previsti dalla legge e dal contratto.
4.3. Il FORNITORE riconosce ed è consapevole che TECNOINDUSTRIE non sottopone sistematicamente i prodotti forniti ad ispezione funzionale, visiva e/o dimensionale, ma procede a verifiche a campione, a propria discrezione; pertanto, tutti i prodotti devono essere sottoposti dal FORNITORE a procedure di collaudo e certificazione, per immissione diretta nel ciclo produttivo di TECNOINDUSTRIE; il FORNITORE rimane in ogni caso responsabile per la qualità dei prodotti forniti.
4.4. In caso di criticità, (ad esempio: fermi linea, campagne di richiamo, problemi di qualità, reclami da parte del cliente finale), il FORNITORE si obbliga ad eseguire, su richiesta di TECNOINDUSTRIE, specifici controlli supplementari diretti a vagliare i problemi insorti e non rilevati in precedenza durante la produzione, sostenendo i relativi costi.

5. LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI E SPEDIZIONE

5.1. Il luogo di consegna dei prodotti è la sede legale di TECNOINDUSTRIE in S. Rocco di Bernezzo (CN) o altro luogo precisato da quest’ultima nell’ordine.
5.2. Il FORNITORE deve consegnare i prodotti con imballaggi idonei al trasporto e allo stoccaggio (e secondo le esigenze di TECNOINDUSTRIE, quando specificate) al fine di prevenire danneggiamenti e problemi di qualità. Nel caso in cui i prodotti siano offerti in consegna presso TECNOINDUSTRIE con imballo danneggiato, non conforme alle specifiche e/o comunque non adeguato, TECNOINDUSTRIE ha il diritto di rifiutare la consegna e rispedire i prodotti al FORNITORE, con addebito di ogni costo. Qualora prodotti liquidi, gassosi o comunque sfusi siano offerti in consegna in contenitori non conformi alle specifiche contenute nell’ordine, TECNOINDUSTRIE si riserva la facoltà di accettare la consegna con addebito al FORNITORE dei costi di travaso e gestionali.
5.3. TECNOINDUSTRIE si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prendere in carico prodotti oggetto di consegna anticipata ovvero consegnati in eccedenza addebitando al FORNITORE spese di magazzino e altre eventualmente necessarie per la buona conservazione dei prodotti.
5.4. In caso di negata accettazione da parte di TECNOINDUSTRIE di una consegna per mancato rispetto delle presenti condizioni di acquisto, i prodotti sono da intendere respinti; oneri e spese per la restituzione sono ad esclusivo carico del FORNITORE, anche se eventualmente anticipate da TECNOINDUSTRIE; il rischio del deterioramento e/o perimento dei prodotti respinti resta a carico del FORNITORE.
5.5. Le “Istruzioni operative per la spedizione materiali” consultabili sul sito www.tecnoindustriemerlo.com, sono parte integrante delle CGA e la loro eventuale inosservanza è ritenuta Non Conformità ai sensi dell’art. 9.1 delle CGA.

6. TERMINI DI CONSEGNA (LEAD TIME)

6.1. Il termine di consegna (di seguito anche “Lead Time”) è il lasso di tempo che intercorre tra l’accettazione dell’ordine di TECNOINDUSTRIE e la consegna dei prodotti da parte del FORNITORE. Il FORNITORE prende atto che il rispetto puntuale del Lead Time è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento del ciclo produttivo di TECNOINDUSTRIE. Il Lead Time deve essere comunicato dal FORNITORE al momento dell’accettazione del primo ordine di fornitura e può essere variato dal FORNITORE con un preavviso non inferiore al nuovo Lead Time, maggiorato di 1 (uno) mese; in nessun caso il nuovo Lead Time si applica agli ordini già emessi da TECNOINDUSTRIE. Qualora il luogo di consegna pattuito sia uno stabilimento del FORNITORE, il prodotto dovrà essere disponibile al ritiro da parte di TECNOINDUSTRIE entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi prima.
6.2. In caso di ritardo superiore a 3 (tre) giorni rispetto al Lead Time, TECNOINDUSTRIE ha facoltà di approvvigionarsi altrove e di rifiutare successive consegne del FORNITORE, fermo restando il diritto di risolvere il contratto e di ottenere il risarcimento del danno.
6.3. Il FORNITORE si obbliga a dare riscontro immediato (secondo le esigenze TECNOINDUSTRIE, quando specificate) ai solleciti, come pure alle richieste di anticipo o di posticipo delle date di consegna.

7. ACCETTAZIONE DEI BENI

7.1. La consegna dei prodotti a TECNOINDUSTRIE non comporta accettazione degli stessi. L’accettazione avverrà solo all’esito positivo della verifica della conformità, come definita all’art. 9.1 delle CGA, di quanto consegnato rispetto all’ordine e dell’assenza di vizi o difetti.
7.2. Il FORNITORE si impegna a consegnare a TECNOINDUSTRIE, in via anticipata rispetto alla consegna fisica dei prodotti, tutta la necessaria documentazione tecnica relativa ai prodotti stessi. Eventuali deroghe o modifiche devono essere accettate per iscritto da TECNOINDUSTRIE.
7.3. In caso di mancata consegna della documentazione tecnica richiesta, questa è assimilata ad una Non Conformità come definito all’art. 9.1.
7.4. I prodotti acquistati devono essere identificati con un codice attribuito da TECNOINDUSTRIE.

8. GARANZIA E QUALITÀ DEL PRODOTTO

8.1. Il FORNITORE dichiara e garantisce la corretta realizzazione del prodotto, sia per la corrispondenza ai dati tecnici e di funzionamento, sia per la qualità dei materiali impiegati che per le lavorazioni, in ognuno dei suoi componenti e nell’insieme, in base a quanto ordinato da TECNOINDUSTRIE.
8.2. Il FORNITORE dichiara e garantisce che il prodotto è conforme alle norme nazionali ed internazionali applicabili, alle norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la protezione ambientale in vigore al momento della consegna.
8.3. La garanzia, come espressa agli artt. 8.1 e 8.2, ha durata di 12 mesi dalla consegna del prodotto, salve condizioni più favorevoli applicabili a TECNOINDUSTRIE.
8.4. Qualora i prodotti oggetto dell’ordine siano destinati ad essere montati su macchine destinate da TECNOINDUSTRIE ad un cliente finale, il termine di cui all’art. 8.3 decorre dalla consegna della macchina al cliente finale.
8.5. Qualora TECNOINDUSTRIE sia convenuta in giudizio da terzi per responsabilità connesse a difettosità, non conformità e/o non affidabilità dei prodotti del FORNITORE, questo si obbliga a tenere indenne TECNOINDUSTRIE da qualsivoglia richiesta nonché a provvedere al risarcimento a favore di TECNOINDUSTRIE dei danni patiti in forza del procedimento stesso, comprese le spese processuali.
8.6. Il FORNITORE autorizza TECNOINDUSTRIE ad effettuare audit di verifica del proprio processo produttivo, con personale dipendente TECNOINDUSTRIE o mediante società terze, anche con preavviso non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi.

9. NON CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

9.1. Il prodotto è Non Conforme quando non è soddisfatta almeno una delle condizioni indicate nelle CGA agli artt. 3.2, 5.5, 7.3, 8.1 e 8.2, tenendo conto dei tempi definiti agli artt. 8.3 e 8.4.
9.2. È facoltà di TECNOINDUSTRIE comunicare al FORNITORE la Non Conformità di quanto consegnato entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta. In tal caso, il FORNITORE può procedere a proprie spese, al ritiro del prodotto denunciato come Non Conforme da TECNOINDUSTRIE entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa comunicazione. In caso il prodotto non sia ritirato nel termine, la Non Conformità si intende accettata dal FORNITORE e TECNOINDUSTRIE ha facoltà di procedere allo smaltimento del prodotto addebitando al FORNITORE il relativo costo.
9.3. In caso di Non Conformità, il FORNITORE è obbligato a fornire il massimo supporto e cooperazione per un’analisi congiunta al fine di identificare le cause del problema produttivo e le possibili soluzioni.
9.4. Il FORNITORE deve sottoporre ad analisi tutti i resi provenienti da TECNOINDUSTRIE e deve fornire l’analisi delle cause per ciascuno di essi, con report in standard 8D entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dal ritiro del prodotto non conforme. Superato tale periodo, la Non Conformità è considerata tacitamente accettata dal FORNITORE, come pure il riacquisto dei prodotti Non Conformi, senza obbligo di ulteriori avvisi.
9.5. In caso di Non Conformità, Il FORNITORE riconosce a TECNOINDUSTRIE, per il prodotto Non Conforme, il diritto di scegliere tra riparazione, sostituzione o nuovo acquisto da terzi produttori. In caso di nuovo acquisto, il FORNITORE autorizza TECNOINDUSTRIE ad addebitare il costo, senza obbligo di ulteriori avvisi, salva in tutti i casi la facoltà di TECNOINDUSTRIE di richiedere la risoluzione del contratto, e il risarcimento dei danni.
9.6. I particolari eseguiti in conto lavorazione su materiali precedentemente forniti dalla Committente che risultassero difettosi per errata lavorazione, sono addebitati al Fornitore anche per il valore del grezzo.
9.7. Il FORNITORE, a fronte di una Non Conformità sul prodotto, si obbliga, in caso di richiesta di TECNOINDUSTRIE, mettere a disposizione a proprie spese ed oneri presso gli stabilimenti di quest’ultima proprio personale tecnico, per operazioni di selezione dei prodotti, analisi congiunta, riparazione.
9.8. Qualora il FORNITORE non provveda all’eliminazione della Non Conformità entro 3 (tre) giorni dalla richiesta di intervento, TECNOINDUSTRIE ha facoltà, fermo restando ogni altro suo diritto, di provvedervi direttamente o a mezzo di terzi, senza obbligo di ulteriori avvisi, addebitando le relative spese al FORNITORE.

10. GARANZIE FINANZIARIE

10.1. Il FORNITORE prende atto che TECNOINDUSTRIE può richiedere garanzie di terzi a copertura degli eventuali anticipi accordati, della qualità e del funzionamento del prodotto oggetto di fornitura e dell’adempimento degli obblighi di garanzia cui è tenuto il FORNITORE medesimo.
10.2. Il FORNITORE si impegna a manlevare TECNOINDUSTRIE per i danni o le lesioni causati a Terzi per sua esclusiva responsabilità.
10.3. Su richiesta di TECNOINDUSTRIE, il FORNITORE si obbliga a stipulare con primaria Compagnia Assicurativa specifica polizza a garanzia delle responsabilità connesse alle obbligazioni oggetto dell’ordine, e a fornirne evidenza a semplice richiesta. La polizza deve dare garanzie RCP e ritiro prodotti con estensione al montaggio e smontaggio a tutti i fornitori (e agli eventuali subfornitori) di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (e di tutte le altre componenti di Terzi, materie prime o semilavorati eventualmente utilizzate dall’Assicurato o rivendute) e a tutte le imprese che effettuano delle lavorazioni per conto dell’Assicurato.

11. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

11.1. Tutti i disegni, i progetti, i dati ed i capitolati tecnici di TECNOINDUSTRIE di cui il FORNITORE viene a conoscenza sono coperti da privativa di proprietà industriale e intellettuale e non debbono in nessun caso essere divulgati a terzi.

12. LEGGE APPLICABILE

12.1. Le CGA, nonché eventuali condizioni particolari specificate nell’ordine, sono regolate dalla legge italiana, con espressa esclusione di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.